L'allegato stabilisce i metodi di prova per la determinazione del fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche elencate negli allegati VII e VIII della Direttiva 79/831/CEE. I metodi si basano sui metodi riconosciuti e raccomandati dai competenti organismi internazionali (in particolare l'OCSE).
Quando tali metodi non fossero disponibili, sono state adottate norme nazionali o metodi scientifici riconosciuti. In generale, le prove devono essere effettuate come definito nella direttiva. Si raccomanda di prestare attenzione alla possibile influenza delle impurità sui risultati del test.
Quando i metodi del presente allegato si rivelino inadeguati per l'indagine di una certa proprietà, il richiedente deve giustificare il metodo alternativo.
I test sugli animali e gli studi sperimentali devono essere condotti in conformità con le regolamentazioni nazionali e tenere conto dei principi legislativi e della normativa internazionali in materia di benessere degli animali.
Dovendo scegliere tra metodi di prova equivalenti, preferire il metodo che utilizza il numero minimo di animali.
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